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AVVISO - Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Rurale

Si informa la Cittadinanza che con D.C.C. n. 41/2025 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, in vigore dal 26 Novembre 2025.

Data :

5 dicembre 2025

AVVISO - Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Rurale
Municipium

Descrizione

AVVISO

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Si informa la Cittadinanza che con D.C.C. n. 41/2025 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, in vigore dal 26 Novembre 2025.  Il Regolamento disciplina in modo organico pulizia dei terreni, viabilità rurale, attività agricole, uso di prodotti fitosanitari, pascolo e detenzione di animali, tutela dei fossi e delle siepi e altri aspetti fondamentali per il decoro e la sicurezza del territorio comunale.

Si elencano di seguito alcuni OBBLIGHI e DIVIETI contenuti nel suddetto Regolamento:

ART. 4 – PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI

I proprietari o conduttori di terreni non edificati, aree scoperte private e spazi comuni dei fabbricati sono tenuti a mantenerli puliti, ordinati e decorosi, assicurandone la costante assenza di rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

Tali aree devono essere curate in modo da evitare il formarsi di rovi, erbe infestanti e qualsiasi situazione di degrado che possa favorire il proliferare di insetti, ratti o altri animali infestanti. In caso di mancata pulizia, l’autorità competente può intimare l’esecuzione degli interventi entro un termine stabilito.

ART. 15 – DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

I proprietari di animali da cortile o detenuti ad uso amatoriale sono tenuti ad assicurarne il benessere, adottando tutte le misure necessarie per evitare molestie, disturbi o pericoli a terzi. Devono essere garantite le cure sanitarie obbligatorie nonché ambienti idonei alla specie, così da prevenire odori molesti e contenere rumori e disturbi che gli animali possano provocare.

I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se adeguatamente recintato. È responsabilità del proprietario impedire che i cani escano, girino liberamente per la campagna o finiscano sulla strada: non possono essere lasciati liberi lungo le vie pubbliche in nessun caso.

ART. 16 – TUTELA E MANUTENZIONE DEI FOSSI E DEI CANALI

I proprietari e i conduttori dei terreni devono mantenere puliti e funzionanti i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi, rimuovendo foglie, terra e residui che ostacolano il normale deflusso delle acque. Tali obblighi valgono anche per i terreni agricoli momentaneamente non coltivati.

I fossi privati e i tombini prospicenti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all’anno (o più se necessario), a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

ART. 17 – GESTIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

I proprietari e i conduttori dei terreni, coltivati o meno, devono assicurare il corretto smaltimento delle acque piovane, realizzando fossi di scolo (scoline) che permettano il deflusso dell’acqua in eccesso ed evitino ristagni o rischi di dissesto.

Le scoline devono essere realizzate in base alla conformazione del terreno, con lunghezza, profondità e pendenza adeguate a convogliare l’acqua verso i canali di raccolta.

Se le scoline non riescono più a contenere o smaltire l’acqua in modo sicuro, devono essere allargate, approfondite e regimate per garantire un corretto deflusso e prevenire danni a proprietà o terreni vicini.

ART. 21 – ARATURA DEI TERRENI

I proprietari dei fondi agricoli che confinano con fossi e strade pubbliche non possono arare il terreno sul lembo del fosso delle strade ma devono formare tra il fosso e il loro fondo regolare capezzagna (o cavezzagna) di almeno 3 metri per l’aratura trasversale e 1 metro per l’aratura longitudinale, così da evitare danneggiamenti alle sedi stradali, alle ripe e ai fossi. Nei terreni in pendenza l’aratura deve essere eseguita adottando tecniche che evitino accumuli o erosioni verso la strada, disponendo i solchi parallelamente ad essa.

Il testo completo del Regolamento di Polizia Rurale è disponibile presso gli Uffici Comunali e in allegato alla presente. 

L’ inosservanza delle norme previste dal Regolamento di Polizia Rurale comporta

SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 50,00 a € 500,00

L’attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento è affidata al Consorzio Marche Polizia Locale e Servizi, reperibile al numero 0733/1870500 o alla mail centraleoperativa@consorziomontiazzurri.it. Per ulteriori dettagli ed informazioni è possibile inviare una mail a ufficiotecnico@comune.monterinaldo.fm.it

 

Il Sindaco

Dott. Gianmario Borroni

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025, 11:18

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