Descrizione
Si ORDINA ai Proprietari di edifici situati in ambito urbano e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, di provvedere a proprie cure e spese e nel minor tempo:
a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, vista l’attitudine dei piccioni a occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
ad installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc...) onde impedirne lo stazionamento;
a mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
ad effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di “argas reflexus” (zecca dei piccioni) e acari, che possono pungere l’uomo. In particolare, nel caso di ripuliture di zone a suo tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata.
Dalla Residenza municipale, lì 24.01.2022.
Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2023, 16:47