Pubblicazione elenco dei Giudici Popolari
Pubblicato il 29 settembre 2023 • Comune
IL SINDACO
Visto l’art. 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:
“Art. 17 - Pubblicazione degli elenchi e reclami.
Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal Presidente del Tribunale e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell’articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell’albo pretorio e pubblico manifesto.
Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio.
Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria del Tribunale.
RENDE NOTO
che per 10 giorni da oggi, sono affissi all’albo pretorio on line del Comune e sono disponibili per la consultazione presso gli uffici comunali, gli elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello, compilati dalla Commissione Circondariale.
Ogni cittadino di maggiore età può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione.
Il reclamo, in carta esente da bollo, dev’essere presentato alla Cancelleria del Tribunale.